Chi è e cosa fa lo psicologo?
La legge italiana definisce la figura dello Psicologo in questi termini (Art. 1 della Legge 56/89): “La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito”.
Per diventare Psicologo in Italia è necessario laurearsi in Psicologia (Laurea Specialistica 3+2), sostenere un Esame di Stato a seguito di un tirocinio post-lauream di un anno e iscriversi all’Albo professionale di una regione o Provincia italiana. Senza l’iscrizione all’Albo – Sez. A – non si è Psicologi, ma soltanto dottori in Psicologia. Possono iscriversi nella Sezione A dell’Albo i laureati in Psicologia e nella Sezione B i dottori in Tecniche psicologiche, a seguito del superamento dei rispettivi esami di Stato.
L’iscrizione è la condizione necessaria per poter lavorare ed esercitare l’attività.
Lo psicologo è un professionista che opera per favorire il benessere delle persone, dei gruppi, degli organismi sociali e della comunità. Si occupa di psicopatologia, ma non solo. Altre importanti aree di intervento riguardano una molteplicità di situazioni, personali e relazionali, che possono essere fonte di sofferenza e di disagio. L’attività dello psicologo ha l’obiettivo di favorire il cambiamento, potenziare le risorse e accompagnare gli individui, le coppie, le famiglie, le organizzazioni (es. scuola, azienda, ecc.) in particolari momenti critici o di difficoltà.
Per diventare Psicologo in Italia è dunque necessario:
- laurearsi in Psicologia (5 anni di studio)
- svolgere un tirocinio post-lauream della durata di un anno
- conseguire l’Abilitazione all’esercizio della professione mediante Esame di Stato
- iscriversi all’Albo professionale. Sono abilitati all’esercizio dell’attività di Psicologo solo i professionisti iscritti all’Albo, a cui i cittadini possono fare riferimento per verificare se un professionista è abilitato. Gli eventuali casi di esercizio abusivo devono essere segnalati all’Ordine degli Psicologi (www.opl.it).
Vediamo ora più nel dettaglio le domande più comuni che si fanno sulla figura dello psicologo.
Domande frequenti sullo psicologo e sul suo lavoro
Lo psicologo cura i matti?
Questo è un pregiudizio di lunghissima data. Lo psicologo è formato per lavorare, con differenti modalità, al trattamento di vari disturbi e problematiche. Chiunque può attraversare un momento di vita in cui le difficoltà interferiscono con il proprio equilibrio individuale e relazionale o con il raggiungimento dei propri obiettivi di vita. In tali casi, la consulenza di uno psicologo è particolarmente indicata per comprendere che cosa sta accadendo e accedere alle proprie risorse.
Andare da uno psicologo non significa dunque essere “matti” (termine del senso comune oggi totalmente destituito di qualsiasi significato clinico, medico e scientifico), ma significa attraversare un periodo di vita particolarmente difficile.
Lo psicologo è tenuto al segreto professionale?
Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Tale aspetto viene garantito dall’Art. 11 del Codice Deontologico degli Psicologi e seguenti. Anche nelle collaborazioni con altri colleghi, tenuti a loro volta al segreto professionale, può condividere solo le informazioni strettamente necessarie in relazione alla collaborazione. All’interno dei gruppi lo psicologo vincola anche i partecipanti al rispetto del diritto alla riservatezza. Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza anche nelle sedi legali a meno che non abbia il consenso esplicito del suo paziente e valuti che l’uso del consenso garantisca la tutela psicologica del paziente stesso. Lo psicologo può derogare all’obbligo di riservatezza solo nel caso in cui ravvisi che si prospettino dei gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del paziente o di terzi. In questi casi e nei casi di obbligo di denuncia o di referto, lo psicologo riferisce lo stretto necessario ai fini della tutela del soggetto.
Che cosa deve fare lo psicologo? Mi garantisce che guarirò?
Come in tutte le prestazioni di tipo professionale, la nostra legislazione obbliga il professionista non a fornire garanzia dei risultati che si otterranno, quanto invece ad impiegare tutte le risorse necessarie, in termini di tempo, di studio, di impegno, affinché tali risultati si possano raggiungere.
Anche lo psicoterapeuta, dunque, come professionista che si occupa di salute mentale, è tenuto per Legge a dare garanzia del proprio impegno e di tutta la competenza necessaria per far star meglio il proprio paziente. D’altra parte il lavoro psicoterapeutico è un lavoro complesso che pertanto può richiedere, per sortire effetti, tempi non immediati, ma neppure, come normalmente si pensa, tempi lunghi diversi anni. Entrano in gioco molte variabili e determinare la tempistica di un trattamento: il tipo di problema, l’età del paziente, la motivazione, ma soprattutto la relazione terapeutica che si instaura tra paziente e terapeuta.
Tutti i dettagli sulla relazione tra psicologo e paziente vengono spiegati nell’Informativa sulla Privacy che il terapeuta è obbligato a dare ad ogni paziente.
Se si verifica un trasporto sentimentale o, addirittura, un’attrazione sessuale tra psicologo e paziente, che cosa succede?
Può succedere che accada. Esprimere in libertà gli aspetti più delicati e intimi della propria vita, come accade al paziente, comporta inevitabilmente un certo coinvolgimento emotivo. Il terapeuta ha però tutti gli strumenti per gestire una situazione di questo tipo e spiegare che cosa sta accadendo.
Un suo coinvolgimento di natura affettivo-sessuale è esplicitamente vietato dal Codice Deontologico, dato lo squilibrio della relazione e il carattere medico-terapeutico della stessa.
Che cosa succede se il paziente vuole interrompere il percorso psicoterapeutico?
Il paziente può interrompere una psicoterapia in qualsiasi momento, poiché non esiste alcun vincolo legale o obbligo di continuazione. L’approccio ideale prevede di parlarne apertamente con il terapeuta in almeno una seduta di conclusione per analizzare le motivazioni ed evitare un’interruzione brusca e non motivata.
Un terapeuta può seguire qualche parente, familiare o amico di un paziente già in cura?
In linea generale, uno psicoterapeuta dovrebbe evitare di seguire in psicoterapia individuale un parente o un familiare stretto di un suo paziente attuale. Sebbene non esista un divieto assoluto scritto, la prassi clinica e il rispetto dei principi deontologici sconsigliano fortemente questa scelta.
Come faccio a capire se è lo psicologo giusto per me?
Ci sono alcuni aspetti imprescindibili in una relazione psicoterapeutica. Il paziente si deve sentire accolto e non giudicato, anche quando esprime pensieri difficili o vergognosi. Il terapeuta deve rispettare i suoi tempi e favorire la sua autonomia invece di creare una dipendenza nei suoi confronti. Ci devono essere obiettivi condivisi e un piano di lavoro chiaro che guida le sedute.
Pian piano, tutto questo dovrebbe generare un graduale cambiamento nel benessere del paziente e nella gestione delle difficoltà.
Sono indici di una relazione terapeutica disfunzionale, al contrario, il sentirsi giudicati, sminuiti o colpevolizzati per quello che si prova. Il professionista non è opportuno che parli troppo di sé, dia consigli diretti su come vivere o imponga le sue idee. Se le sedute procedono da molto tempo senza una direzione percepita o senza alcun beneficio tangibile e se il paziente avverte una mancanza di sicurezza, di sintonia di fondo o di professionalità, è opportuno che scelga di conseguenza.
Come faccio a sapere se lo psicologo che mi segue ha effettivamente le qualifiche che dice?
Il paziente ha il diritto di chiedere al professionista, in qualsiasi momento, i documenti che attestano l’autorizzazione a svolgere l’attività, nonché informazioni sulla sua formazione specialistica.
Inoltre è sempre possibile rivolgersi all’Ordine degli Psicologi della Regione di appartenenza del professionista, che pubblica – anche su internet – nominativi, recapiti, eventuale autorizzazione alla psicoterapia e altri dati di tutti gli iscritti. Per la Lombardia il sito di riferimento è www.opl.it.

